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News
19/03/2008
CREDITI E DETRAZIONI D’IMPOSTA.
L’art.1, commi dal 228 al 237, della L.n.244/07 ha previsto un credito di imposta finalizzato all’adozione di misure volte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti in favore di :
piccole e medie imprese commerciali che svolgono attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande;
soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa.
Le spese agevolabili sono quelle effettuate nel triennio 2008-2009-2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza (comprese quelle sostenute per l’adozione di sistemi di pagamento con moneta elettronica). Il credito di imposta è riconosciuto:
PMI : pari all’80% del costo sostenuto per ciascun anno, e spetta, comunque, complessivamente, fino ad un importo massimo di €. 3.000 per ciascun beneficiario. Ne consegue che il soggetto beneficiario non può fruire di un importo superiore a €. 3.000 nell’arco temporale di vigenza della disciplina;
tabaccai : per un importo pari al 80% delle spese sostenute e, comunque, non superiore a €. 1.000 per ciascun beneficiario in ciascun periodo di imposta. Ne consegue che, al pari di quanto previsto per il credito d’imposta riservato alle PMI, sia pure con modalità e limiti annui diversi, il soggetto beneficiario non può fruire di un importo superiore a €. 3.000 nell’arco temporale di vigenza della disciplina agevolativa. Inoltre, poiché l’acquisizione può avvenire anche tramite locazione finanziaria, si è precisato che, ai fini della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento al costo sostenuto dal concedente. Per avvalersi del beneficio occorre presentare un’apposita istanza (non ancora disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate). La concessione del credito d’imposta è subordinata allo stanziamento disponibile per ciascun anno. I soggetti esclusi per l’esaurimento dei fondi disponibili avranno la precedenza per la concessione del credito negli anni successivi.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreti 06/02/2008, G.U. n.52 del 1/3/2008)

